Tribunale di Verona del 1990 (04/10/1990)


La responsabilità del medico inquadrato in una struttura ospedaliera verso il paziente, è di natura aquiliana, posto che fra le parti non vi è alcun rapporto, ma il professionista è soltanto un organo per mezzo del quale l'ente ospedaliero adempie la prestazione di spedalità.La responsabilità dell'ente ospedaliero va qualificata in termini di responsabilità contrattuale. Fra l'USL e il paziente viene implicitamente - ma inequivocabilmente - stipulato un contratto atipico di spedalità.Fra i diritti che la legge riconosce al concepito può essere ricompreso anche quello alla nascita come individuo sano.

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