Tribunale di Verona, sez. IV del 2011 numero 3817 (03/06/2011)



Perché, con riguardo all’ipotesi della cessione di quote sociali, sia ravvisabile quella sostituzione di un soggetto ad un altro che giustifica l’estensione ad essa del divieto di concorrenza di cui all’art. 2557, comma I, c.c., è necessario che il socio alienante sia titolare dell’intero capitale sociale, ovvero di una quota di controllo, della società , o, in alternativa, che gestisca quest’ultima uti dominus, esercitando cioè quegli stessi poteri che un imprenditore individuale esercita nella sua impresa.

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