Tribunale di Treviso del 1999 (07/10/1999)


L'inserimento del nome del socio accomandante nella ragione sociale di una società in accomandita semplice non importa un'irregolarità dell'atto costitutivo. Il socio accomandante il cui nome sia inserito nella ragione della s.a.s. assume, ai sensi dell'art. 2314, secondo comma, cod. civ., una responsabilità illimitata nei confronti dei terzi, ai quali non può essere opposto il patto statutario di limitazione di responsabilità. Il patto di limitazione di responsabilità potrà rilevare solo nei rapporti interni tra i soci, con l'attribuzione all'accomandante di un diritto di rivalsa verso l'accomandatario.

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