Tribunale di Roma del 1994 (13/12/1994)
La negligente effettuazione di un più volte ripetuto esame ecografico prenatale non importa, per difetto d'ogni nesso eziologico tra la genesi delle malformazioni fetali rivelatesi alla nascita e l'operato dei sanitari, alcuna responsabilità aquiliana di questi ultimi nei confronti del neonato e dei suoi genitori, tanto più quando gli esami ecografici sono stati tutti compiuti dopo 90 giorni dall'inizio della gravidanza, vale a dire allorquando la madre, quand'anche avesse appreso, a seguito di esami non negligenti, le notevolissime malformazioni del nascituro, non avrebbe, comunque, potuto legittimamente abortire, nè ai sensi dell'art. 4 della legge n. 194 del 1978, nè ai sensi dell'art. 6 della cit. legge, dato che le pur gravissime malformazioni, riguardando il solo apparato scheletrico ed articolare, senza intaccare la sfera della coscienza e delle facoltà intellettive del minore, rimasta del tutto integra, e senza comportare una prognosi infausta circa la durata di sua vita, non sono tali da determinare un grave pericolo per il benessere psicofisico della madre. È invece risarcibile il danno biologico cagionato ai genitori di una neonata cui non siano state diagnosticate, in sede di negligenti esami ecografici prenatali, notevolissime malformazioni scheletriche ed articolari.