Tribunale di Roma del 1979 (20/10/1979)


La clausola del contratto di compravendita per adesione di autovetture che esclude la responsabilita' extracontrattuale del venditore o del costruttore per qualsiasi incidente alle persone o alle cose che possa verificarsi, per o durante l'uso delle vetture, anche a causa di difetti dei materiali impiegati e dellacostruzione, e' nulla, ai sensi dell'art. 1229 cod.civ., estensivamente applicato, limitatamente all'esclusione della cennata responsabilita' in caso di dolo o di colpa grave.

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