Tribunale di Firenze del 1967 (05/01/1967)



Ai fini del risarcimento del danno alla persona (lucro cessante), la vecchiaia e la mancanza di un’attività lavorativa specifica non implicano necessariamente la ragguagliabilità del valore dell’uomo a zero, perché nel vecchio può persistere la capacità (da valutarsi caso per caso) di attendere alla conservazione dei propri beni, cioè un’attività (potenziale) di controllo e di regolazione che non è senza effetti sul patrimonio del soggetto considerato (caso di agiato ex commerciante di 78 anni).

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