Tribunale di Chieti del 2017 numero 572 (22/09/2017)
Deve ritenersi valido il contratto di conto corrente c.d. monofirma nonostante la mancanza della contemporanea presenza delle sottoscrizioni di banca e cliente sullo stesso modulo dovendosi ritenere che la legge non preveda la sottoscrizione contestuale temporale né materiale, limitandosi a prescrivere che le condizioni del contratto siano pattuite per iscritto e che, in tema di ripetizione degli interessi anatocistici, il termine di prescrizione decennale cominci a decorrere prima della chiusura del conto laddove il versamento del correntista abbia natura solutoria.