Tribunale di Casale Monferrato del 2000 (05/05/2000)


Nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, qualora nella causazione del danno concorrano, oltreché il fatto del danneggiante, anche fattori naturali, questi ultimi rilevano solo sul piano della causalità materiale, ma non sul piano della causalità giuridica, per cui il danno è ascrivibile al solo danneggiante.L'art. 284 t.u. n. 383 del 1934 che impone l'indicazione di spesa (nella fattispecie relativa ad un incarico professionale) nella delibera del Comune potrebbe importare, se violato, nullità per contrasto con norma imperativa. Non vi è, però, invalidità allorché tale spesa sia, pur entro limiti elastici, ricavabile da indici contenuti nella delibera stessa in relazione ad una tariffa professionale vigente per legge. La norma del t.u. deve, infatti, essere interpretata secondo il principio costituzionale di ragionevolezza (comprensivo della buona fede oggettiva) che impone di contemperare le cautele disposte a tutela della rigorosa azione della p.a. con le esigenze, concernenti i terzi, di una contrattazione nè macchinosa nè insidiosa.Dovendosi le norme ordinarie interpretare secondo il principio costituzionale della ragionevolezza, non sussiste violazione dell'art. 284 t.u. della legge comunale e provinciale - secondo cui le deliberazioni dei comuni, delle province e dei consorzi che importino spese devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte - qualora l'importo della spesa stessa sia accertabile (pur entro limiti elastici) sulla base di indici presenti nella delibera stessa, come ad esempio - in caso di conferimento di un incarico professionale ad un ingegnere - facendo riferimento alla tariffa professionale in concreto applicabile, tenuto presente il valore dell'opera.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Casale Monferrato del 2000 (05/05/2000)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti