Tar Marche, sez. I del 2016 numero 214 (02/04/2016)



La giurisprudenza comunitaria ed amministrativa ha sancito che il socio privato di una società mista pubblico-privata per l’espletamento di servizi pubblici locali dev’essere scelto con gara pubblica. La partecipazione societaria del privato deve avere una durata predeterminata, resa conoscibile sin dal bando di gara, non potendo essere sottratta al confronto competitivo, a tempo indefinito, la possibilità di affidamento ad operatori economici privati, in veste di soci privati, del servizio pubblico di trasporto locale incluso nelle attività operative della società mista. Per questo motivo, l'eventuale clausola di prelazione prevista dallo statuto societario della società in questione, attribuendo al socio privato il potere di protrarre ad libitum la propria permanenza nella società mista, in violazione dell’obbligo di evidenza pubblica, dev'essere dichiarata nulla.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tar Marche, sez. I del 2016 numero 214 (02/04/2016)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti