Risoluzione N. 425/E, Tassazione per trasparenza del trust


Roma, 5 novembre 2008

Oggetto: Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trust ALFA – articolo 73 del D.P.R. 917/1986

Quesito

Il Trust ALFA (di seguito, il Trust), in persona del trustee BETA s.r.l. e dell'amministratore unico di quest'ultima società XY, è stato costituito in data 5 ottobre 2004 mediante il conferimento di somme di danaro da parte di tre disponenti (i.e. una società di capitali residente, una società di capitali non residente, una persona fisica residente).
L'atto istitutivo del Trust, secondo quanto affermato dall'istante, contiene altresì specifica indicazione dei beneficiari del reddito e del fondo dello stesso. Nel corso del 2004 il Trust ha acquisito l'intero capitale sociale di una società a responsabilità limitata di diritto italiano. Successivamente, tale partecipazione è stata venduta e il Trust ha conseguito da tale alienazione una plusvalenza che si appresta a distribuire ai beneficiari.
Ciò posto, l'istante ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale e la rappresentazione nei modelli di dichiarazione dei redditi della plusvalenza realizzata dal Trust.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante ritiene, nel presupposto che il Trust in esame sia qualificabile come un "trust trasparente" (in quanto i suoi beneficiari sono individuati nell'atto istitutivo dello stesso), che la tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito della vendita sopra descritta debba avvenire esclusivamente in capo ai beneficiari del Trust, nella specie rappresentati da una società di capitale residente, una società di capitali non residente, una persona fisica residente.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

E' opportuno premettere alcune considerazioni di carattere sistematico sui presupposti necessari per l'imputazione ai beneficiari dei redditi conseguiti dal trust, vale a dire sulla cosiddetta tassazione del trust trasparente.
L'articolo 73, comma 2 del TUIR dispone che "Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali".
La circolare n. 48 del 6 agosto 2007, che ha fornito le prime indicazioni sulla tassazione dei trust, ha chiarito che "l'articolo 73 individua, ai fini della tassazione, due principali tipologie di trust:
  • trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti)
  • trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi).
In particolare, per quanto riguarda la disciplina dei redditi del beneficiario del trust, la circolare ha chiarito che, "premesso che il presupposto di applicazione dell'imposta e' il possesso di redditi, per "beneficiario individuato" e' da intendersi il beneficiario di "reddito individuato", vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. E' necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.".
Benché privo di soggettività giuridica di tipo civilistico, il trust è un soggetto passivo IRES, destinatario di norme che disciplinano – tra l'altro – in modo speciale l'imputazione per trasparenza dei redditi.
La tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari.
La riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari – quale presupposto della tassazione per trasparenza - esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi.
In sostanza, il diritto all'assegnazione del reddito deve nascere ab origine a favore di determinati beneficiari.
Al contrario, se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità fa venir meno l'automatismo che è il presupposto della imputazione per trasparenza, indipendentemente dalla effettiva percezione, in capo al beneficiario.
Invero, se il trustee ha il potere di decidere l'attribuzione del reddito, vuole dire che egli ha un potere su quel reddito, potere che gli deriva dal possesso del reddito stesso. Conseguentemente quel reddito è imputato al trust e non al beneficiario.
Al contrario, se i beneficiari sono predeterminati in conseguenza della volontà del disponente – espressa nell'atto istitutivo del trust o in atti successivi - il reddito è a titolo originario dei beneficiari.
In ordine alla nozione di "beneficiario di reddito individuato" che – come evidenziato- è il presupposto della tassazione per trasparenza, si fa presente che la stessa è riferibile a un soggetto destinatario del reddito relativo al periodo, della cui imposizione si tratta. A titolo di esempio, qualora l'atto istitutivo individua un beneficiario dei proventi del trust e al contempo prevede che tali proventi debbano essere accumulati nel trust fino ad un dato termine, allo scadere del quale gli stessi verranno devoluti al beneficiario, è evidente che, ai fini delle imposte sui redditi, detto beneficiario non può essere considerato "beneficiario di reddito individuato". Infatti, nel periodo d'imposta in cui il reddito è prodotto i "beneficiari" non ne hanno il possesso che resta, invece, in capo al trust. La successiva devoluzione ai beneficiari, al termine individuato, non avrà più carattere reddituale bensì patrimoniale.
Ciò opportunamente premesso, si osserva che nell'articolo 31 dell'atto istitutivo del Trust in esame, rubricato "Nozione di reddito del trust", è stabilito che "Per reddito del Trust si intende ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotto dai beni in trust e percepito dal trustee o, in quanto consentito da questo atto, goduto direttamente dai Disponenti e successivamente dai beneficiari". E l'articolo 32, "Reddito del trust", dispone che "il reddito del Trust, assolto ogni costo inerente il Trust, è a discrezione del trustee, accumulato nel Trust".
Risultano, pertanto, beneficiari del trust i medesimi disponenti (articolo 8 atto istitutivo), i quali tuttavia non hanno diritto a percepire il reddito prodotto dal trust.
Da un lato, dunque, al trustee è conferita la facoltà di gestire a propria discrezione la ricchezza prodotta dal trust fund e, dall'altro, ai beneficiari individuati nell'atto istitutivo non è riconosciuto alcun diritto alla percezione delle somme nel senso sopra specificato.
Pertanto, sulla base di tali elementi e caratteristiche, il Trust ALFA è inquadrabile come trust senza beneficiari individuati, ovvero come trust fiscalmente opaco.
Da ciò consegue che la tassazione dei redditi derivanti dai beni apportati nel Trust avverrà in capo allo stesso trust, qualificandosi quest'ultimo quale autonomo soggetto passivo d'imposta.
Ai fini del trattamento fiscale del reddito imputabile al trust si applicano le medesime disposizioni dettate per gli enti diversi dalle società, con la conseguenza che il trust è equiparato ad un ente commerciale qualora svolga in via esclusiva o prevalente attività di tipo commerciale.
Al riguardo, si ricorda che per esercizio di imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, si intende "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva" delle attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
Pertanto, nel caso in cui l'ente svolga un'attività riconducibile tra quelle elencate nell'articolo 2195 del codice civile, il carattere commerciale dell'attività stessa si afferma a prescindere dall'esistenza di un'organizzazione di impresa.
Nell'ipotesi in cui l'ente effettui, invece, un'attività non riconducibile tra quelle dell'articolo 2195 del codice civile, al fine di accertare il carattere commerciale dell'attività posta in essere, è necessario verificare la sussistenza di un'organizzazione in forma d'impresa. Ove l'ente operi attraverso un'apposita organizzazione di mezzi e risorse ovvero con l'impiego e il coordinamento del capitale nell'ambito di una significativa attività economica, dovrà necessariamente riconoscersi la presenza di un'organizzazione sotto forma d'impresa, con la conseguenza che l'attività svolta è qualificabile come "commerciale".
Nel caso in esame, l'atto istitutivo del Trust ALFA , nelle premesse, stabilisce che "le parti hanno ritenuto di iniziare ad operare congiuntamente e temporaneamente nel settore radiotelevisivo ed in altre aree delle telecomunicazioni" e che "il trustee dovrà aver cura di studiare ed individuare le possibilità offerte dal mercato per entrare nel settore delle telecomunicazioni
anche mediante l'acquisizioni di operatori professionali". Il Trust è stato, pertanto, costituito con lo specifico scopo di intraprendere una complessa attività che presuppone - si ritiene- una organizzazione in forma di impresa.
Ciò posto, si è del parere che il Trust descritto in istanza sia da qualificare come trust commerciale tenuto a determinare il proprio reddito unitariamente secondo quanto disposto dall'articolo 81 e seguenti del TUIR, ossia con le medesime regole valevoli per le società di capitali e gli enti commerciali, e che lo stesso sia soggetto passivo IRAP oltre che IRES.
Il Trust commerciale dovrà altresì compilare il modello UNICO SC – società di capitali e - contrariamente a quanto sostenuto nell'istanza - a liquidare l'imposta relativa ai redditi dallo stesso conseguiti secondo le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, sezione I del TUIR approvato con d. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Si fa presente, infine, che il parere reso attiene esclusivamente agli aspetti connessi con la portata delle norme fiscali applicabili alla fattispecie dedotta ed assunta in astratto restando impregiudicato l'accertamento dei fatti come anche la valutazione di eventuali profili di elusione fiscale ovvero di legittimità civilistica del trust in esame.
In particolare, la soggettività tributaria del trust presuppone, naturalmente, che il trust non sia cessato. Il trust deve essere esistente ed efficace secondo la legge applicabile.
Resta impregiudicata la potestà di applicare le norme di cui agli articoli 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 secondo cui "l'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi…anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti" e 37 del medesimo d.P.R n. 600 del 1973, secondo cui "In sede di rettifica o di accertamento di ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.".

Documenti collegati

Il trust: nozione


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