In tema di transazione, mentre non si fa eccezione alle regole generali relativamente alla rilevanza di dolo e violenza (dovendosi reputare applicabili le norme previste per il contratto in genere: cfr. artt.
1425 e ss. cod.civ.), per quanto invece attiene all'errore vengono apportate significative deroghe rispetto alle disposizioni ordinarie
nota1 .
Premesso che l'errore ostativo potrà pur sempre esser causa di annullamento del contratto e che l'errore materiale risulterà sempre suscettibile di rettifica ai sensi dell'art.
1430 cod.civ. , occorre verificare la speciale disciplina approntata per la transazione dall'art.
1969 cod.civ. in tema di
errore di diritto.
Dovrà inoltre esser messo a fuoco anche il problema dell'
errore di fatto, che non è oggetto di alcuna specifica disposizione.
Note
nota1
Cfr. Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.645 .
top1 Bibliografia
- FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998