Regolamento UE del 2016 n. 2016/679/UE art. 72


PROCEDURA

1. Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal presente regolamento.
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e stabilisce le modalità del proprio funzionamento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regolamento UE del 2016 n. 2016/679/UE art. 72"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti