Regolamento UE del 13.6.2024 n. 2024/1689/UE art. 103


MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 167/2013
In vigore dal 1 agosto 2024

1. All'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 167/2013 è aggiunto il comma seguente:
«Nell'adottare atti delegati a norma del primo comma per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
(*)Regolamento (UE) 2024/1689 o del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regolamento UE del 13.6.2024 n. 2024/1689/UE art. 103"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti