Regio Decreto del 1940 numero 1411 art. 5


abrogato
[1. Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
3. Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
4. Per prodotto complesso s'intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.
(Articolo prima modificato dall'art. 9, L. 14 febbraio 1987, n. 60, e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.)

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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