Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 21


Acquisti
A prescindere da quanto è particolarmente stabilito per gli enti morali, e per gli acquisti delle quote di oggetti scavati spettanti a privati o di cose presentate per la esportazione, chiunque intenda di offrire in vendita allo Stato cosa di sua proprietà dovrà rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione, a mezzo della competente sovrintendenza.
Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di avvalersi della facoltà di cui alla prima parte dell'articolo successivo, trasmetterà al Ministero la domanda, accompagnandola del suo parere.

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