Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 120


Quando il fondo in cui avvenne la scoperta fortuita appartenga agli enti morali di cui all'art. 2 della legge, il diritto riconosciuto al ritrovatore dal Codice civile non potrà esercitarsi se non sul prezzo equivalente alla metà delle cose scoperte, sempreché nella ripartizione di queste non siasi preferita la divisione in natura.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 120"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti