Regime delle eccezioni nell'accollo



La disciplina delle eccezioni che l'accollante può opporre all'accollatario è posta dall'art. 1273 cod. civ. .

Il IV comma della norma citata dispone che "in ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l' assunzione è avvenuta."

Accollo

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L'accollante puó opporre al creditore le eccezioni relative ai propri rapporti con il debitore originario (rapp. provvista).

Questo significa che l'accollante puó innanzitutto e principalmente opporre al creditore accollatario le eccezioni relative ai propri rapporti con il debitore originario (accollato), cioè le eccezioni relative al rapporto di provvista nota1. L'accollo consiste infatti in un accordo tra il debitore ed un terzo in forza del quale quest'ultimo assume il debito del primo. Se il creditore non vi aderisce comunque continua a considerare unicamente proprio debitore l'accollato; se vi aderisce non può che accogliere gli effetti della stipulazione quali previsti dalle parti.

Tutto questo viene a configurare un fenomeno diverso rispetto a quello corrispondente alla delegazione passiva, nella quale il delegato non può opporre al creditore delegatario le eccezioni relative ai rapporti tra esso delegato e il debitore delegante (a meno che la delegazione non sia titolata).

Il riferimento del IV comma dell'art. 1273 cod.civ. ai limiti dell'obbligazione del terzo accollante contenuti nell'assunzione del debito (poiché l'accollante potrebbe accordarsi con l'accollato nel senso di obbligarsi a corrispondere una parte soltanto del debito ovvero un determinato debito, fino a concorrenza di un certo importo oppure ancora a determinate condizioni soltanto) che parrebbe essere riferito al solo accollo trilatere, rende altresì praticabile l'opponibilità all'accollatario delle eccezioni che a costui potrebbe opporre l'accollato (quelle cioè fondate sul rapporto di valuta) nota2.

Si pensi all'accollo nel quale l'accollante si assuma il debito dell'accollato con riserva dei diritti che l'accollato vantasse a propria volta nei confronti del creditore. In questo caso l'accollante potrebbe opporre al creditore accollatario la compensazione relativa ad un credito che l'accollato vantasse nei confronti dell'accollatario (Cass. Civ. Sez. I, 11956/93 ).

Le cose dette assumono principalmente un senso per quanto attiene all'accollo trilatere.

Quando l'accollo fosse bilaterale, poiché il creditore mantiene in toto il credito nei confronti dell'accollato, non avrebbe motivo di porsi la questione delle eccezioni opponibili da parte dell'accollante. Il creditore non ha infatti nessun diritto nei confronti di costui e, d'altro lato, provvederà azionando la propria pretesa direttamente nei confronti dell'accollato, debitore originario.

Note

nota1

Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, vol. I, Milano, 1948, p. 327; Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1962, pp. 552 e ss.; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 239.
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nota2

In tal senso Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 682; Mancini, Delegazione, espromissione, accollo, in Tratt.dir.priv., dir. da Rescigno, Torino, 1984, p. 428; Campobasso, voce Accollo, in Enc.giur.Treccani, vol. I, 1988, p. 6. Contra Rescigno, Studi sull'accollo, Milano, 1958, pp. 161 e ss., il quale considera necessario un espresso riferimento pattizio ai "rapporti di base" e ammette solo l'opponibilità delle eccezioni di invalidità del contratto tra accollante e accollato per incapacità o per vizi del volere.
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Bibliografia

  • BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, III, 1948
  • CAMPOBASSO, Accollo, Enc. giur. Treccani, I, 1988
  • MANCINI, La delegazione, l'espromissione e l'accollo, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, 1999
  • RESCIGNO, Studi sull'accollo, Milano, 1958
  • TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1962

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