Pretura di napoli del 1993 (29/03/1993)


Per espressa previsione della norma dell' art. 1595, terzo comma codice civile - sicuramente applicabile - tutte le vicende che in qualsiasi modo comportano il venir meno il rapporto c.d. pregiudicante, fanno venir meno anche il subcontratto. Questo dice e dispone la regola «senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore» (senza pregiudizio delle azioni di responsabilità contrattuale) «la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore e la sentenza» (oppure l' ordinanza di convalida: corte cost. n. 237/1985) «pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui».Anzi il terzo comma dell' art. 1595 codice civile stabilisce la diretta efficacia nei confronti del subconduttore del provvedimento giurisdizionale che accerti, pur in mancanza del suo contraddittorio (e quindi della stessa conoscenza dell' intimazione e relativio giudizio) la cessazione del rapporto locativo.Né quindi il titolare di rapporto derivato potrebbe (o dovrebbe) essere evocato in jus nella vicenda giudiziaria di un procedimento di morosità tra locatore e conduttore, né è necessario che ne abbia scienza e conoscenza.

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