In conseguenza del verificarsi del
momento impositivo (secondo i criteri innanzi illustrati), il venditore è obbligato ad emettere fattura, incassare l’IVA dovuta e (successivamente) riversarla all’Erario.
Se
successivamente alla registrazione della fattura viene meno (in tutto o in parte) il conseguimento del guadagno (ad esempio obbligo di restituire parte del corrispettivo percepito per errore), con conseguente riduzione della base imponibile, è possibile procedere a variazioni in diminuzione. A differenza di quelle in aumento, le
variazioni in diminuzione sono
facoltative e possono essere effettuate solo dal cedente (ma se effettuate obbligano l’altra parte alla corrispondente rettifica) ed essere applicate:
a)
senza limiti di tempo se dipendono:
- da dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili. Ad esempio, riduzione conseguente ad una condizione pattuita nel contratto originario, sentenza che dichiara la nullità, l’annullamento o la risoluzione del contratto, restituzione di beni per vizi (art. 1490 cod. civ.);
- da applicazione di abbuoni o sconti previsti nel contratto originario;
- dal mancato pagamento (parziale o totale) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive infruttuose (art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).
b) entro il limite di
un anno dall’effettuazione dell’operazione se dipendono da:
- sopravvenuto accordo tra le parti, ad esempio concessione di sconti e abbuoni non previsti contrattualmente;
- inesattezze della fatturazione (art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972), ad esempio per errore è emessa una fattura con corrispettivi errati per eccesso.
In tutti i casi, per effettuare le variazioni in diminuzione, il venditore deve emettere una
nota di accredito a favore dell’acquirente indicando l’ammontare della variazione e relativa imposta, gli estremi della fattura originaria.
La nota di accredito va registrata alternativamente nei seguenti modi:
- nel registro acquisti da parte del venditore e correlativamente nel registro delle fatture emesse da parte dell’acquirente;
- in negativo nello stesso registro delle vendite da parte del venditore e correlativamente in negativo nello stesso registro degli acquisti da parte dell’acquirente.