Momento impositivo


Il momento impositivo nota1 o di effettuazione dell’operazione serve a determinare le condizioni necessarie per l’esigibilità dell’IVA (art. 6, D.P.R. n. 633/1972). Di norma il momento impositivo coincide con l’esigibilità dell’imposta e consente di determinare l’aliquota applicabile, il termine per l’emissione e registrazione della fattura, il periodo (mese, trimestre) con riguardo al quale l’ammontare delle operazioni imponibili deve essere considerato e, nel caso di mutamento di leggi, il regime fiscale applicabile.

A differenza del reddito d’impresa, ove la determinazione dell’esercizio di competenza emerge essenzialmente per le operazioni a cavallo di due esercizi, nell’IVA il momento impositivo rileva anche per gli adempimenti da effettuare, fatturazione, registrazione, ecc. Di conseguenza in campo IVA è rilevante anche l’avvenuto pagamento o la fatturazione indipendentemente dall’effettuazione economica dell’operazione, ad esempio se anteriormente al trasferimento di un bene è emessa fattura, sorge l’obbligo delle conseguenti registrazioni e versamento dell’IVA assolta.

Di norma il contratto di compravendita si perfeziona per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle parti (principio consensualistico).

Tuttavia, il momento impositivo IVA è differente a seconda che il contratto di vendita abbia ad oggetto beni mobili o immobili:

a) se riguarda beni mobili, il momento impositivo si realizza quando è effettuata la consegna o spedizione. Tuttavia, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, né presso i suoi rappresentanti, salvo provare che sono stati utilizzati per la produzione, sono stati dati a terzi per lavorazione, riparazione, locazione, ecc. (art. 53, D.P.R. n. 633/1972).

La consegna del bene può essere:
  • materiale ed avviene generalmente attraverso il trasferimento materiale del bene all’acquirente. Se la consegna di un prodotto avente un’inscindibile unicità è fatta in più giorni, si intende effettuata con la consegna dell’ultima parte. Nel caso invece di consegne frazionate di beni considerati separatamente, ad esempio fornitura di merci, il momento impositivo si verifica all’atto di ciascuna consegna;
  • giuridica e può consistere anche in un atto non materiale, quale la consegna dei soli documenti, ad esempio fedi di deposito di merci; consegna consensuale se il bene è già ad altro titolo nel possesso dell’acquirente, ad esempio vendita di un bene di cui l’acquirente ha già la detenzione.

La spedizione realizza il momento impositivo quando i beni sono consegnati al vettore o allo spedizioniere per il trasporto all’acquirente. Se, per espressa previsione contrattuale, i beni devono essere trasportati ad un soggetto diverso dall’acquirente, il momento impositivo si realizza con la spedizione al terzo.

b) Se la cessione riguarda immobili, il momento impositivo coincide con la sottoscrizione del contratto di vendita redatto per atto notarile o per scrittura privata (anche senza autentica notarile).

c) In tutti i casi esposti, a differenza delle imposte dirette, l’operazione si considera effettuata se anteriormente alla vendita il venditore emette fattura o l’acquirente paga il corrispettivo, in tutto o in parte (art. 6, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).

Note

nota1

L’esigibilità dell’IVA coincide con il momento a decorrere dal quale il Fisco è potenziale creditore dell’imposta, anche se in pratica il debito è assolto nei termini e con le modalità indicate ex artt. 21-40, D.P.R. n. 633/1972 (obblighi dei contribuenti circa la fatturazione, registrazione, liquidazione dell’imposta). In buona sostanza l’esigibilità consente di delimitare la nascita del:
  • debito d’imposta, coincidente, di solito, come detto, con il momento impositivo;
  • diritto alla detrazione dell’imposta pagata dall’acquirente per i beni e servizi acquistati (che sorge nello stesso momento in cui l’imposta è esigibile per il cedente dei beni o servizi, cfr. art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).
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