Modificazioni dell'obbligazione alimentare e cessazione della medesima



L'obbligazione alimentare non è fissa ed immutabile nota1 : essa si adegua agli eventuali mutamenti sia dei bisogni dell'alimentando, sia delle condizioni economiche dell'alimentante.

Se, ad esempio, l'alimentando, che in precedenza risultava del tutto sfornito di redditi propri, rinviene un'occupazione che gli consente di trarre un reddito, ancorchè insufficiente a coprire le proprie esigenze, è evidente che la misura dell'obbligazione alimentare non potrà che essere correlativamente ridotta. Analogamente verrà disposto qualora l'alimentante venisse a trovarsi in una situazione economica deteriore (es.: il titolare di un impresa, un tempo florida, subisce un rovescio economico e fallisce).

L'obbligazione alimentare non può dirsi avere una durata ed una misura predeterminate ed immutabili, ancorchè ciò dipenda da sentenza passata in giudicato: a tal proposito l'art. 440 cod. civ. prevede che l'autorità giudiziaria possa provvedere, nei casi sopra enunciati, per la cessazione, la riduzione, l'aumento dell'assegnazione alimentare, facendo altresì riferimento alla possibilità che la riduzione sia disposta a titolo di sanzione, per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato nota2.

Il diritto agli alimenti non cessa se non in esito al venir meno dei noti presupposti di natura oggettiva. La considerazione della condotta dell'alimentando non possiede una rilevanza autonoma, neppure quando avesse posto in essere condotte tali da determinare l'indegnità a succedere nei confronti dell'alimentante. Non sarebbe pertanto legittimo sospendere l'erogazione degli alimenti perchè l'alimentando ha attentato alla vita dell'alimentante.

Il II comma dell'art. 541 cod. pen. poneva una decadenza nel caso di condanna dell'alimentato in relazione ai reati di cui agli artt. 519,521 e 530 cod. pen. (ora abrogati dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale) e agli artt. 531,536 e 537 cod. pen. (successivamente abrogati dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 sul divieto di sfruttamento della prostituzione).

L'ultimo comma dell'art. 440 cod. civ. prevede che, qualora in esito all'assegnazione degli alimenti, consti che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

L'art. 448 cod. civ. dispone infine che l'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di una sentenza nota3 .

Note

nota1

Auletta, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984, p. 181 e Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 310, sono concordi nel ritenere che l'obbligazione alimentare è subordinata alla clausola rebus sic stantibus.
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nota2

V. Vincenzi Amato, Gli alimenti, in Trattato Rescigno, vol. IV, Torino, 1982, p. 825 e Auletta, Alimenti e solidarietà familiare, op. cit. p. 189.
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nota3

Conforme Provera, Degli alimenti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, p. 107. L'A. individua nella contemporanea presenza in giudizio delle due parti, un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
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Bibliografia

  • AMATO, Gli alimenti, Torino, Tratt. Rescigno, III, 1982
  • AULETTA, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984
  • PROVERA, Degli alimenti, Bologna - Roma , Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1972

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