Le concrete modalità di adempimento dell'obbligo di procedere alla collazione variano in dipendenza della natura dei cespiti donati in vita dal de cuius e delle possibilità di scelta che la legge ha stabilito per il donatario.
Trattandosi di
beni immobili quest'ultimo
può optare per il conferimento in natura ovvero per l'imputazione (art.
746 cod.civ.).
Venendo in considerazione beni mobili è ammissibile unicamente l'imputazione (art.
750 cod.civ.). La scelta compete esclusivamente al donatario, escluso qualsiasi vincolo da parte del donante, il quale caso mai può intervenire dispensando il donatario dalla relativa obbligazione (Cass. Civ., Sez. II,
5659/2015).
Infine quanto al
denaro l'art.
751 cod.civ. propone una concreta modalità di esecuzione della collazione che, a rigore, non può essere qualificata nè come conferimento in natura nè come imputazione, dovendo piuttosto essere considerata come
una sostanziale compensazione tra quanto dovrebbe essere dal donatario riversato nell'asse e quanto da costui dovrebbe successivamente venir prelevato sempre dalla massa ereditaria. Ciò con l'eccezione (meglio da illustrare nella sede appropriata) dell'ipotesi in cui il denaro non sia sufficiente.
Prassi collegate
- Quesito n. 236-2014/T, Tassazione di divisione preceduta da collazione e da prelevamento attuato mediante compensazione volontaria