Collazione dei beni donati. La scelta tra collazione mediante conferimento in natura ovvero per imputazione spetta unicamente al donatario coerede, essendo il donante titolare del potere di unicamente dispensare il donatario dall'obbligazione collatizia. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5659 del 20 marzo 2015)

Il donante ha solo il potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare il donatario stesso, che sia tenuto alla collazione, a conferire l'immobile in natura o attuare la collazione per imputazione.
Nella divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente -, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico. Ne consegue che devono essere imputati non i frutti civili dell'immobile oggetto di collazione, ma gli interessi legali sulla predetta somma, con decorrenza dal momento dell'apertura della successione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco un tema invero assai rilevante nell'ambito del complesso istituto della collazione. Premesso che l'obbligazione collatizia scatta tra coeredi automaticamente una volta apertasi la successione in riferimento a quanto oggetto di donazione, l'adempimento della stessa può essere eseguito, in via alternativa, o mediante il trasferimento in natura del bene donato (il che, nel caso sia un immobile, può rappresentare un grave problema, stante il fatto che nel tempo intercorrente tra la donazione e l'apertura della successione, ben possono essere state sostenute dal donatario spese importanti di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria) ovvero mediante imputazione. Quest'ultima via è quella più pratica, dal momento che l'oggetto del conferimento alla massa ereditaria dividenda si converte nell'equivalente in denaro del valore del bene già oggetto della donazione, in forza di una valutazione ancorata al tempo dell'apertura della successione. La decisione qui in esame fa il punto proprio su tale facoltà di scelta: da un lato viene statuito come essa competa in via esclusiva al donatario, dall'altro mette in luce come, stante la natura concreta e reale della prestazione scaturente dall'obbligazione, il denaro deve ritenersi come facente parte della massa ereditaria fin dal tempo dell'apertura della successione, onde da tale momento decorrono gli interessi legali a carico dell'obbligato.

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