Legge regionale Calabria del 2002 numero 19 art. 65


APPROVAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE

1. I Comuni sprovvisti di piano urbanistico o con strumenti urbanistici decaduti, entro quarantaquattro mesi dalla entrata in vigore delle Linee-Guida di cui al comma 5 dell'art. 17 devono dare avvio alle procedure di formazione e di approvazione del P.S.C. previsto dalla presente legge.
(Comma così modificato dapprima dall'art. 1, comma 9, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29)
2. I Piani Regolatori Generali conservano validità fino a quarantaquattro mesi a partire dalla entrata in vigore delle Linee Guida, di cui al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19. Per i comuni che alla data del 12 maggio 2010 non hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale Comunale o in forma Associata, il termine loro concesso per l'avvio di detta procedura è prorogata di ulteriori tre mesi. Ove dovesse decorrere infruttuosamente anche tale ulteriore termine, si applica quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 si stabilisce che:
(Alinea così modificato dapprima dall'art. 28, comma 1, lettere b) e c), L.R. 13 giugno 2008, n. 15 e poi dall'art. 1, commi 2, 3 e 4, L.R. 13 luglio 2010, n. 15)
a) per i comuni che hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale, le previsioni del Piano Regolatore Generale vigente rimangono in vigore fino all'adozione (ai sensi del comma 4 dell'art. 27 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. del nuovo Piano e comunque non oltre cinquantaquattro mesi dall'entrata in vigore delle Linee Guida della Pianificazione regionale;
(Lettera così modificata dapprima dall'art. 28, comma 1, lettera d), L.R. 13 giugno 2008, n. 15 e poi dall'art. 1, comma 5, L.R. 13 luglio 2010, n. 15)
b) per i comuni dotati di PRG che non hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale decadono tutte le previsioni di detto strumento riguardanti le aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati definiti come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A e B negli strumenti urbanistici vigenti e delle zone C individuate dai medesimi strumenti per le quali siano stati approvati piani di lottizzazioni. Sono fatte salve le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano approvati piani di attuazione;
c) per i comuni che hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale e che non abbiano adottato il Piano Strutturale entro cinquantaquattro mesi dall'entrata in vigore delle Linee Guida della pianificazione regionale, successivamente a tale scadenza decadono tutte le previsioni del Piano Regolatore, con le stesse modalità di cui alla precedente lettera b).
(Lettera così modificata dapprima dall'art. 28, comma 1, lettera e), L.R. 13 giugno 2008, n. 15 e poi dall'art. 1, comma 6, L.R. 13 luglio 2010, n. 15)
Ai fini dell'applicazione di quanto disposto alle precedenti lettere a) e b) e c), si precisa che per avvio di procedura di redazione del Piano Strutturale si intende il conferimento di incarico con la firma del contratto e/o del disciplinare di incarico. Per i comuni che entro il termine ultimo fissato nel secondo capoverso, lettere a) e c) non abbiano adottato il piano strutturale, il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione provvede a revocare gli eventuali contributi che siano stati concessi per la redazione degli strumenti urbanistici.
(Periodo aggiunto dall'art. 28, comma 1, lettera f), L.R. 13 giugno 2008, n. 15)
L'avvio della procedura va comunicato alla Regione Calabria – Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio - entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico. Le disposizioni di cui alla precedente lettera b) non si applicano, fino alla conclusione delle controversie in corso, ai Comuni che, pur avendo espletato le procedure di pubblicazione del bando per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale, non hanno proceduto al conferimento del medesimo incarico a causa di provvedimenti giudiziali o di provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
(Periodo aggiunto dall'art. 49, comma 1, lettera g), L.R. 12 giugno 2009, n. 19)
Solo nel caso in cui le relative previsioni del Piano Regolatore Generale non siano in contrasto con le Linee Guida esse restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive la cui attuazione è comunque subordinata alla definizione dei piani operativi e/o piani attuativi previsti dalla presente legge, secondo le modalità dettate dalle Linee Guida. La verifica del non contrasto va eseguita in base ai criteri indicati dalle Linee Guida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente sia un Programma di Fabbricazione, nel qual caso vale quanto disposto dal 6° comma dell'art. 50 della presente legge, come modificato dal 1° comma dell'art. 33 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, ovvero che a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle Linee Guida, a tutti i suoli ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato, definito come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A e B nel PdF vigente, e delle zone C, o comunque denominate, per le quali siano stati approvati, nel rispetto del comma 4 dell'art. 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i., piani attuativi, viene estesa la destinazione a zona agricola. Fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici sono consentite variazioni agli strumenti urbanistici (PRG e PdF) derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, proposte anche da parte di privati ai sensi del D.P.R. 327/01, che siano oggetto di finanziamento pubblico, ed ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria, da contratti di programma, da Patti territoriali e da altri strumenti che prevedono l'utilizzazione in forma di cofinanziamento di risorse pubbliche (dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione) e private. Nei casi da ultimo indicati, fino all'approvazione del PSC la Regione provvede, sentita la Commissione consiliare competente, in deroga alle prescrizioni di cui ai Titoli dal 1° al 5° della presente legge, a promuovere appositi accordi di programma territoriali ai sensi dell'art. 1, commi da 1 al 4, della legge 26 dicembre 2001, n. 443. Nei Comuni in regola con le previsioni della legge urbanistica in materia di adozione dei Piani Strutturali, il requisito del finanziamento pubblico, per le opere di interesse pubblico ad iniziativa di soggetti privati, non è richiesto.
(Periodo aggiunto dall'art. 28, comma 1, lettera g), L.R. 13 giugno 2008, n. 15)
La mancata realizzazione o il mancato completamento dell'opera nel termine previsto determina la retrocessione del terreno alla destinazione d'uso originaria.
(Periodo aggiunto dall'art. 28, comma 1, lettera g), L.R. 13 giugno 2008, n. 15)
Entro tre mesi dall'avvenuto deposito dei Piani Strutturali da parte dei tecnici incaricati che ne devono dare comunicazione al Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, i comuni interessati sono tenuti ad adottare il proprio strumento urbanistico.
(Periodo aggiunto dall'art. 28, comma 1, lettera g), L.R. 13 giugno 2008, n. 15)
Decorso inutilmente tale termine il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione attiva i poteri sostitutivi mediante la nomina dei commissari ad acta.
(Periodo aggiunto dall'art. 28, comma 1, lettera g), L.R. 13 giugno 2008, n. 15)
(Comma così sostituito dall'art. 1, comma 10, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, poi ulteriormente modificato)
3. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale e non sono soggetti ad adeguamento.
4. I piani attuativi dei Programmi di Fabbricazione, se acquisiti dai Comuni entro il sessantesimo giorno dall’entrata in vigore delle Linee Guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21, sarà completato l’iter amministrativo attraverso l’atto conclusivo della Convenzione.
(Il presente comma, già sostituito dall'art. 1, L.R. 21 agosto 2007, n. 21, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 49, comma 1, lettera h), L.R. 12 giugno 2009, n. 19)
5. Dalla entrata in vigore delle Linee-Guida di cui al comma 5 dell'art. 17 della presente legge, i Comuni devono conformare le procedure di formazione e i contenuti degli strumenti urbanistici alle indicazioni delle Linee-Guida.
6. I Comuni sostituiti con provvedimento regionale nell'approvazione del proprio strumento urbanistico e che, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il commissariamento non ha prodotto almeno l'adozione del piano, possono, con delibera consiliare, riacquistare i poteri di adozione ed approvazione dei piani nei propri Consigli comunali.
7. In caso di adeguamenti resi necessari per errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano.
8. Le modifiche d'ufficio e le prescrizioni di cui al 2° comma dell'art. 10, L. n. 1150 del 1942 (Legge urbanistica) e successive modificazioni avranno ad oggetto anche l'osservanza delle norme della presente legge.
(Articolo così sostituito dall'art. 8, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così ulteriormente modificato)

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