Legge regionale Calabria del 2002 numero 19 art. 24


PIANI ATTUATIVI UNITARI

1. I Piani attuativi unitari (P.A.U.) sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Consiglio comunale, in attuazione del Piano strutturale comunale o del Piano operativo temporale, ove esistente, ed hanno i contenuti e l'efficacia:
a) dei piani particolareggiati, di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) dei piani di lottizzazione, di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e sue modificazioni ed integrazioni;
d) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) dei piani di spiaggia;
g) dei piani di protezione civile.
2. Ciascun P.A.U. può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia dei piani di cui al primo comma. Il P.A.U., in quanto corrispondente alla lottizzazione convenzionata, è richiesto come presupposto per il rilascio del permesso di costruire solo nel caso di intervento per nuova edificazione residenziale in comprensorio assoggettato per la prima volta alla edificazione e del tutto carente di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero allorquando sia espressamente richiesto dallo strumento urbanistico generale. Rimangono comunque in vigore tutte le norme della legislazione previgente afferenti l'istituto della lottizzazione convenzionata ove applicabili.
3. I P.A.U. definiscono di norma:
a) l'inquadramento nello strumento urbanistico generale dell'area assoggettata a P.A.U.;
b) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia;
c) i vincoli di protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale;
d) le aree da destinare agli insediamenti suddivise eventualmente in isolati, lo schema planivolumetrico degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con le relative tipologie edilizie e le destinazioni d'uso;
e) l'eventuale esistenza di manufatti destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo od a ristrutturazione edilizia;
f) le aree per le attrezzature d'interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli e/o servitù;
g) la rete viaria e le sue relazioni con la viabilità urbana nonché gli spazi pedonali, di sosta e di parcheggio ed i principali dati plano - altimetrici;
h) il rilievo delle reti idrica, fognante, del gas, elettrica e telefonica esistenti e la previsione di massima di quelle da realizzare;
i) l'individuazione delle unità minime d'intervento nonché le prescrizioni per quelle destinate alla ristrutturazione urbanistica;
j) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;
k) la previsione di massima dei costi di realizzazione del piano;
l) comparto edificatorio;
m) gli ambiti sottoposti al recupero degli insediamenti abusivi, qualora non previsti con altri atti.

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