Legge del 2014 numero 161 art. 25


MODIFICA ALL'ARTICOLO 55-QUATER DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198, IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 1° MARZO 2011 NELLA CAUSA C-236/09, CHE HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITÀ DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2004/113/CE, E DELLE CONSEGUENTI LINEE GUIDA EMANATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA

1. All'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012,»;
b) al comma 2, il primo periodo è soppresso;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, avuto riguardo alla tutela degli assicurati nonché alla competitività e al buon funzionamento del sistema assicurativo. L'IVASS esercita altresì i suoi poteri ed effettua le attività necessarie al fine di garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite per i contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, permangano a condizione che siano state fondate su dati attuariali e statistici affidabili e che le basi tecniche non siano mutate»;
d) al comma 4, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3, secondo periodo,»;
e) al comma 5, le parole: «L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo» sono sostituite dalle seguenti: «L'IVASS».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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