Legge del 2012 numero 234 art. 46


DIVIETO DI CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO A IMPRESE BENEFICIARIE DI AIUTI DI STATO ILLEGALI NON RIMBORSATI

1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
(Comma così modificato dall’ art. 35, comma 3, L. 7 luglio 2016, n. 122)
2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.
(Comma modificato dall’ art. 14, comma 1, lett. a), n. 1), L. 29 luglio 2015, n. 115 e dall’ art. 35, comma 3, L. 7 luglio 2016, n. 122; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’ art. 35, comma 4 della medesima Legge n. 122/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 6, comma 6, lett. a), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19)
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.
[4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.]
(Comma abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, dall’ art. 14, comma 1, lett. a), n. 2), L. 29 luglio 2015, n. 115, come modificato dall’ art. 6, comma 7, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2012 numero 234 art. 46"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti