Legge del 2012 numero 234 art. 36


ADEGUAMENTI TECNICI E ATTI DI ESECUZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (Rubrica così sostituita dall’ art. 29, comma 1, lett. c), n. 3), L. 29 luglio 2015, n. 115)

1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei.
(Comma così modificato dall’ art. 29, comma 1, lett. c), n. 1), L. 29 luglio 2015, n. 115 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 820, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. (9)
(Comma aggiunto dall’ art. 29, comma 1, lett. c), n. 2), L. 29 luglio 2015, n. 115)

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