Legge del 2003 numero 326 art. 33


CONCORDATO PREVENTIVO
1. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, e' introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi dei contributi;
b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro:
a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonche' il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, e' consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo e' subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorche' definiti per adesione, nonche' delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta e' determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota e', invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000,00 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.
8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, lettera c), 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:
a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;
b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui e' stata data la comunicazione.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
11. Nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "pari al cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al centocinquanta".
12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) non erano in attività il 31 dicembre 2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) hanno titolo a regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, o per quello in corso al 1° gennaio 2003;
d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate.
14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.
15. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80. L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5.

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