Legge del 2000 numero 383 art. 26


DIRITTO ALL'INFORMAZIONE ED ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
1.Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

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