Legge del 2000 numero 205 art. 9


DECISIONI IN FORMA SEMPLIFICATA E PERENZIONE DEI RICORSI ULTRADECENNALI

1. ... (Sostituisce, con quattro commi, l'ultimo comma dell'art. 26, L. 6 dicembre 1971, n. 1034).
2. A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
(Comma così modificato prima dall'art. 54, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi dal comma 1 dell'art. 57, L. 18 giugno 2009, n. 69)
3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.
4. ... (Sostituisce il quinto comma dell'art. 31, L. 6 dicembre 1971, n. 1034)

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