Legge del 1994 numero 724 art. 31


Rivalutazione delle rendite dei terreni. Coltivazioni di vegetali produttive di reddito d'impresa. Crediti IVA
Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali sono rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1955 del 55 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 45 per cento.
Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994, le percentuali di cui al comma 1 sono rispettivamente ridotte al 37 per cento e al 32 per cento.
Le norme in materia di tassazione del reddito d'impresa si applicano in caso di coltivazione industriale di vegetali. Conseguentemente, all'articolo 29, comma 2, lett. b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dal terreno» sono aggiunte le seguenti: «e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il comitato di cui all'art. 2, comma 6, della L. 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definiti le coltivazioni industriali di vegetali e i requisiti delle strutture fisse e mobili».
Le disposizioni di cui agli articoli 30, secondo comma, e 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono intendersi non applicabili nei confronti dell'AIMA e dell'EIMA. Non si fa, comunque, luogo a ripetizioni di somme già rimborsate a detti enti a titolo d'imposta sul valore aggiunto.
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1994.

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