Legge del 1994 numero 36 art. 25


abrogato DISCIPLINA DELLE ACQUE NELLE AREE PROTETTE
[1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'Ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
(Il presente comma, modificato dall'art. 15, D.L. 8 agosto 1994, n. 507 e dall'art. 28, comma 3, L. 30 aprile 1999, n. 136 è stato così sostituito dal comma 9-quater dell'articolo 23, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258)
3. Le captazioni prive di regolare titolo, o per le quali non è stata presentata domanda, sono immediatamente interrotte a spese dell'utente responsabile
(Comma abrogato dall'art. 23, comma 9-quinquies, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nel testo integrato dall'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258)].
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione del comma 6 dell'art. 22)

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