Legge del 1990 numero 142 art. 43


INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'
[1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo: a) i parlamentari nazionali ed europei; b) i componenti del consiglio regionale; c) gli amministratori di comuni o province o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato; d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato; e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo del comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione; f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso; g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale; h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente, alla costituzione del comitato]. (La presente legge è stata abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

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