Legge del 1989 numero 364 art. 20Convenzione


Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese ai trusts costituiti in base ad una decisione giudiziaria.
Tale dichiarazione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed entrerà in vigore dal giorno di ricevimento della notifica.
L'articolo 31 è applicabile, per analogia, al ritiro di detta dichiarazione.

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