Legge del 1989 numero 122 art. 29


1. Le norme contenute nei Titoli I, II, III e V della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le norme contenute nel Titolo IV della presente legge entrano in vigore dal 1° giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate da tale data.

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