Legge del 1989 numero 122 art. 27


1. Per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una
commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da nove membri scelti fra il personale civile e militare dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico.
2. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualità di esperti anche soggetti estranei alla Pubblica amministrazione in numero superiore a tre unità.

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