Legge del 1989 numero 122 art. 26


TITOLO V
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1989, in lire 250 miliardi
per l'anno 1990 ed in lire 350 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: <>.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

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