Legge del 1975 numero 151 art. 97


L'art. 246 del codice civile è sostituito dal seguente:
<dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla
promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad
esercitarla in sua vece:
1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i
discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte
del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si
tratta di figlio postumo;
2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il
nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento
della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti>>.

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