Legge del 1975 numero 151 art. 95


L'art. 244 del codice civile è sostituito dal seguente:
<di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere
proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.
Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che
decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di
questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno
nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare
se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto
notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno
in cui ne ha avuto notizia.
L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal
figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento
in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono
ammissibile il disconoscimento.
L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale
nominato dal giudice su istanza del figlio minore che ha compiuto i
sedici anni>>.

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