Legge del 1975 numero 151 art. 165


L'art. 406 del codice civile è sostituito dal seguente:
<Il giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di
affiliazione, raccoglie informazioni sulle condizioni familiari,
morali ed economiche del richiedente, sul modo con cui ha provveduto
al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione del minore, sulle
condizioni fisiche, morali ed intellettuali di questo. Deve inoltre
sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato, o dal
quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, il minore
stesso, nonchè il coniuge del richiedente se questi è separato.
Il giudice tutelare può prescrivere norme per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del minore.
Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione è
omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, ed è annotato
a margine dell'atto di nascita del minore>>.

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