Legge del 1975 numero 151 art. 146


L'art. 323 del codice civile è sostituito dal seguente:
<potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi
acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei
diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma
precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi
eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di
alcuna ragione o credito verso il minore>>.

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