Legge del 1975 numero 151 art. 143


L'art. 320 del codice civile è sostituito dal seguente:
<congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la
potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti
civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria
amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si
acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti
disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle
decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni
pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte,
accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni,
procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni
ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria
amministrazione nè promuovere, transigere o compromettere in arbitri
giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente
del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del
giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se
non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice
tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa,
fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti
alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che
esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai
figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno
solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli
spetta esclusivamente all'altro genitore>>.

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