Legge del 1970 numero 1138 art. 6


Il canone di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso rivalutato, a richiesta della parte interessata, in misura proporzionale al mutato potere di acquisto della lira quale risulta dalle statistiche dell'ISTAT, dal 1° gennaio 1963 (o dalla data di costituzione del rapporto, se successiva) al 31 dicembre 1968 (Con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (Gazz. Uff. 13 marzo 1974, n. 69) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimitá dell'art. 3 della L. 18 dicembre 1970, n. 1138 e degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941).

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