Legge del 1957 numero 251 art. 1


(Nella stesura delle leggi, dei decreti del Presidente della Repubblica, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, degli atti ricevuti dai notai e di tutti gli altri atti pubblici per i quali le leggi vigenti richiedono la scrittura a mano o a stampa, è ammessa la scrittura a macchina purchè siano adoperati nastri dattilografici a inchiostrazione indelebile, rispondenti alle caratteristiche che saranno specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la grazia e giustizia)(Articolo così abrogato dalla legge 15/68).

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