Vengono in esame i tre casi ulteriori di cui all'
art.463 cod.civ. dal n.4 al n.6 che decretano l'indegnità di:
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata ;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Sub 4) rileva ogni condotta coartatrice della volontà testamentaria (che comunque potrebbe autonomamente condurre all'annullamento del testamento ex art.
624 cod.civ. ), indifferentemente dal fatto che detta azione sia o meno rivolta a vantaggio di colui che la pone in essere o venga ad essere utile per altri
nota1. Secondo un'opinione
nota2 rileverebbero anche le pressioni indebite che si siano sostanziate in un semplice mutamento della forma e non già della sostanza del testamento (come colui che abbia costretto il testatore a reiterare per atto pubblico il testamento olografo già perfezionato). Cosa dire della differenza tra dolo e captazione? E' preferibile al riguardo sancirne l'equiparazione, dal momento che l'ultima costituisce nell'ambito testamentario la appropriata definizione del primo
nota3 . Altra cosa sarebbero le semplici blandizie, i consigli, le pressioni, per quanto indelicate (Cass. Civ. Sez. II,
2122/91 ; Cass. Civ. Sez. II,
5209/86 ). Come è evidente la linea di confine è assai labile, stante anche l'eventuale situazione di dipendenza affettiva e materiale in cui si può trovare il testatore.
Sub 5) è contemplata la soppressione, il celamento, l'alterazione del testamento. La prima delle riferite azioni si concreta nella distruzione, in qualsiasi modo operata, della scheda testamentaria. Il celamento consiste invece nell'atto di nascondere la medesima in maniera tale da renderne impossibile o difficoltoso il rinvenimento. L'alterazione infine consta della modificazione della scheda. Ciascuna di questa condotta deve essere volontaria: è chiaro che la lacerazione involontaria (per distrazione, per imperizia) del testamento non conduca all'indegnità, ponendo eventualmente problemi di prova dell'effettiva volontà del de cuius
nota4. E' possibile da ultimo riferire sia dell'irrilevanza della condotta in discorso relativamente ad un testamento revocato o invalido (Cass. Civ. Sez. II, 3309
/84 ), sia dell'irrilevanza dell'asserito celamento, operato dall'unico erede legittimo, della scheda testamentaria con la quale costui fosse stato nominato comunque unico erede (Cass. Civ. Sez.II,
9274/08 ).
Sub 6) viene assunto in considerazione la formazione o l'utilizzo cosciente di un testamento falso. Non è del tutto perspicua la
ratio della disposizione. Secondo un'opinione non verrebbe in esame alcun attentato all'attuazione della volontà del defunto: il motivo della previsione di legge andrebbe piuttosto ricercato nell'illiceità del fine dell'agente
nota5. Altri hanno osservato come la falsificazione o l'uso di un testamento artefatto si ponga comunque come offensiva della volontà del
de cuius, meritando la sanzione dell'indegnità
nota6. E' stato tuttavia deciso (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
24752/2015) che l'esito sanzionatorio qui in esame non colpisce colui che abbia creato una scheda testamentaria artefatta su impulso del testatore stesso, dunque non già per dar vita ad una volontà insussistente, ma, al contrario, per manifestare, ancorchè in maniera del tutto irrituale, l'intento del testatore. Cfr. sul tema anche
Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 19045/2020, che ha tuttavia posto a carico dell'agente l'onere di provare la non offensività della sua condotta in concreto.
Note
nota1
Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p.137; Schlesinger, voce Successioni. Parte generale, in N.mo Dig.it., p.755.
top1 nota2
Giannattasio, Delle successioni, in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1959, p.63.
top2 nota3
Monosi, L'indegnità a succedere, in Successioni e donazioni, vol.I, diretto da Rescigno, Padova, 1994, p.143.
top3 nota4
Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.131.
top4 nota5
Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.102. L'intento del falsificatore sarebbe quello di procurare a sé un vantaggio o ad altri un danno (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.131). Se ne è desunta l'irrilevanza dell'artefazione con riferimento ad un atto di ultima volontà formato esclusivamente da manifestazioni di esortazione, da consigli o desideri (Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.233).
top5 nota6
Azzariti-Martinez, S uccessioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.38.
top6 Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
- COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
- F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
- GIANNATTASIO, Delle successioni, Torino, Comm.cod.civ., 1959
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- MONOSI, L' indegnità a succedere, Padova, Successioni e donazioni, I, 1994
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
- SCHLESINGER, Successioni, NDI, XVIII, 1971
Prassi collegate
- Quesito n. 147-2014/A, Canada (British Columbia) – successioni: patto di non pubblicare il testamento