Le forme di fusione dal punto di vista giuridico



Da un punto di vista giuridico si distingue tra:
a) fusione propriamente detta;
b) fusione per incorporazione.

Con la prima, due o più imprese si fondono, dando origine ad un nuovo soggetto giuridico. I soci delle società partecipanti alla fusione, riceveranno, in cambio delle azioni delle società fuse, le azioni della nuova società nata dalla fusione, sulla base di un rapporto detto di concambio che tiene conto delle consistenze patrimoniali delle società partecipanti all'operazione di fusione.

Con la seconda, delle due o più imprese che partecipano alla fusione, una rimane in vita (c.d. incorporante) mentre le altre si estinguono (c.d. incorporate) . Ai soci delle società incorporate, in cambio delle azioni da essi possedute, vengono consegnate le azioni della società incorporante sulla base, anche in questo caso, di un rapporto di concambio, procedendosi ad un contestuale aumento di capitale della società incorporante.

La differenza tra le due forme di fusione consiste essenzialmente nel fatto che, mentre nella fusione propria la società nuova succede nei rapporti giuridici di tutte le società che si fondono, nella fusione per incorporazione invece la società incorporante succede in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, conservando la propria individualità e i rapporti giuridici instaurati precedentemente alla fusione.

Da un punto di vista giuridico assume rilevanza autonoma anche la fusione per incorporazione di società interamente possedute. Essa ha luogo quando la società incorporante possiede il 100% delle azioni della società o delle società incorporate. In tale caso non vi sarà alcun concambio. Le azioni delle società incorporate verranno annullate e, al loro posto, nel patrimonio della società incorporante verranno iscritte le attività e le passività delle società estinte nota1.

Un procedimento intermedio fra i precedenti si ha allorquando l'incorporante possiede una partecipazione non totalitaria nell'incorporata: per la parte di azioni non posseduta dall'incorporante avverrà il concambio con le azioni dell'incorporata ed il relativo aumento di capitale, mentre, per la parte già posseduta, avrà luogo l'annullamento delle azioni.

Infine un particolare tipo di fusione è rappresentata dalla cosiddetta "fusione inversa", ossia un'operazione di fusione in cui la società controllata (società figlia), incorpora la società controllante (società madre).

A tale tipo di fusione, la cui legittimità è ormai da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza, si ricorre sussistendo particolari condizioni quali, a titolo esemplificativo, le seguenti:
  • la società controllata (incorporante) è parte di rapporti intrasmissibili alla controllante (incorporata) se non attraverso l'unificazione delle due entità;
  • la società controllante è una società "holding", mentre la controllata è una società operativa: l'incorporazione della prima nella seconda comporta indubbiamente minori difficoltà pratiche rispetto ad una fusione per incorporazione diretta, stante il maggior numero di rapporti giuridici facenti capo alla controllata rispetto a quelli istaurati dalla controllante;
  • la società controllata è quotata in borsa, mentre la società controllante non lo è, volendosi pervenire ad un'unica società quotata.

Note

nota1

Cfr. Confalonieri, Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Milano, 2002.
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Bibliografia

  • CONFALONIERI, Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, Milano, 2002

Prassi collegate

  • Quesito n. 23-2015/I, Fusione ex art. 2501-bis e nomina dell’esperto
  • Quesito n. 63-2014/I, Trasformazione della società incorporante subordinata all'efficacia della fusione
  • Quesito n. 120-2013/I, Fusione tra consorzi con attività esterna. Procedimento
  • Quesito n. 214-2011/I, Fusione tra società estere aventi una stabile organizzazione in Italia
  • Quesito n. 191-2011/I, Fusione per incorporazione di una srl in un consorzio di urbanizzazione non avente rilevanza esterna
  • Quesito n. 13-2011/I, Fusione di società con capitale non interamente versato
  • Agenzia Delle Entrate, Risoluzione 61/E
  • Quesito n. 66-2009/I, Fusione inversa a cascata
  • Le diverse modalità di attuazione della fusione e della scissione inversa
  • Quesito n. 153-2006/I, Fusione inversa: fattispecie

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