L'individuazione del soggetto onerato dell'adempimento del legato



Il peso relativo al legato può essere variamente imposto dal testatore su uno solo degli eredi (art.663 cod.civ. ), ovvero su tutti, fermo restando che, "quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti tutti gli eredi" (art.662 cod.civ. ).

Chiarito questo aspetto, la norma in considerazione fa seguito stabilendo che l 'onere venga a gravare su ciascuno degli obbligati "in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato", salva una differente manifestazione di volontà del disponente. E' così possibile che si sia disposto in maniera articolata, ponendo l'onere economico della disposizione a titolo particolare a carico di alcuni eredi in misura non proporzionale rispetto a quanto loro assegnato (es.: nomino eredi Primo, Secondo e Terzo in parti eguali tra loro. Lego a Filano la somma di 1000 a carico di Primo per la metà e, per la residua metà, a carico di Secondo e di Terzo). Si può inoltre ipotizzare che venga instaurato un rapporto di dipendenza volto a porre a carico del legatario l'onere del legato: in tal caso si parla di sublegato (art.662 cod. civ.). Al di là di queste ipotesi, non pare che, a mente dell'art.662 cod. civ. predetto, il legato possa essere posto a carico di ulteriori soggetti terzi, sia pure a condizione che "consegua(no), alla morte del testatore, un vantaggio patrimoniale" nota1.

E' del tutto irrilevante la natura della vocazione ereditaria dalla quale l'erede onerato deriva la propria qualità. Così è tenuto a far fronte al legato tanto l'erede testamentario quanto quello legittimo, quand'anche dovesse, in carenza di ulteriori successibili, essere individuato nello Stato. Pure in capo ad uno o più tra i legittimari può essere posto a carico il peso relativo alla disposizione a titolo particolare, ferma in ogni caso l'applicabilità dell'art.549 cod.civ. apri e la possibilità di verificare se vi sia stata lesione della porzione riservata.

Giova infine sottolineare come possa essere utile distinguere tra l'aspetto sostanziale relativo all'individuazione dei beneficiati a carico dei quali è posto il peso economico del legato e quello, semplicemente formale ed operativo, dell'eventuale esistenza di soggetti tenuti ad eseguire materialmente le condotte pratiche per il cui tramite si perviene al soddisfacimento dei diritti del legatario. Si pensi al curatore dell'eredità giacente oppure all'esecutore testamentario.

Il primo, ai sensi dell'art. 530 cod. civ. può ben provvedere al pagamento dei debiti e dei legati, sia pure previa autorizzazione del giudice. Il secondo invece, secondo il modo di disporre dell'art. 703 cod. civ. , occorre curi che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto, all'uopo amministrando, salva difforme volontà del disponente, la massa ereditaria e compiendo gli atti di gestione del caso. Tra essi sicuramente il pagamento dei debiti ereditari e l'adempimento dei legati.

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Note

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Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.70. L'A. esclude siffatto esito interpretativo avanzato dal Bianca, Diritto Civile, vol. II , Milano, 1985, p. 587, nota 124. Nè potrebbe essere qualificato come onerato il debitore del de cuius che fosse tenuto ad eseguire il pagamento nelle mani del legatario al quale fosse stato destinato il credito (cfr. Bonilini, op.cit., p.70).
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001

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