L'ingiustizia del danno come criterio normativo



Alla luce delle considerazioni svolte in materia di selezione delle situazioni soggettive attive tutelabili si comprende il significato dell'affermazione secondo cui l'ingiustizia del danno funge da criterio normativo per l'individuazione degli interessi che debbono trovare protezione nell'ordinamento giuridico. Invero, questi ultimi non sono oggetto né di una riserva di legge (che determinerebbe un eccessivo irrigidimento del sistema della responsabilità civile), né di una sorta di delega in bianco al giudice per la determinazione degli interessi meritevoli di protezione. Piuttosto, questi debbono essere individuati in base ai dati normativi ed ai principi desumibili dall'intero ordinamento nota1.

Di primario rilievo risulta, dunque, il problema concernente la cernita, prima, e la comparazione, poi, tra i contrapposti interessi. Invero, affinché il danno possa considerarsi ingiusto, è necessario non solo che l'interesse leso sia degno di tutela per l'ordinamento, ma, che risulti anche poziore rispetto all'interesse che l'autore del danno mirava a perseguire.

Tale raffronto si presenterà tanto più complesso, quanto minore sarà la differenza nella scala dei valori tra i contrapposti interessi (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. I, 5941/00 ) nota2.

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Note

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Breccia-Bruscuglia-Busnelli-Giardina-Giusti-Loi-Navarretta-Paladini-Poletti-Zana, Diritto privato, Torino, 2004, vol. II.
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Ad esempio, nell'ambito della diffamazione a mezzo stampa, la giurisprudenza ha dovuto affrontare il problema del contemperamento tra diritto di cronaca e di critica, nonché di manifestazione del pensiero, da un lato, e l'onore del soggetto diffamato, dall'altro. In particolare, secondo il diritto pretorio, tre sono gli elementi che debbono essere considerati in tale valutazione comparativa:

1) l'interesse che i fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza;

2) la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza;

3) la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità, principio comportante l'obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e il rigoroso controllo della attendibilità della fonte.
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Bibliografia

  • BRECCIA-BRUSCUGLIA-BUSNELLI-..., Diritto privato, Torino, 2004

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