Massima
1° pubbl. 9/05
Nell’ipotesi in cui venga deliberato lo scioglimento della società, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.
2473 cod. civ., per rendere inesercitabile il recesso o inefficace quello già esercitato, la successiva revoca dello scioglimento è possibile solo nei seguenti casi:
a) che il socio originario recedente abbia manifestato il suo consenso, rinunciando al rimborso della partecipazione;
b) che il socio originario recedente abbia ottenuto il rimborso della partecipazione.